Secondo quanto disposto dall'articolo 1317 del Codice Civile, le obbligazioni indivisibili:
hanno a oggetto una cosa o un fatto che è suscettibile di divisione o per sua natura o per il modo in cui è considerato dalle parti in causa
sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali in quanto applicabili e l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore
hanno la caratteristica dell'indivisibilità che non si trasmette agli eredi diretti o indiretti
sono quelle in cui ciascuno dei creditori non può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile a ciascuno degli eredi del debitore