Secondo quanto disposto dall'articolo 1350 del Codice Civile, se due soggetti concludono verbalmente un contratto di compravendita di un immobile, detto contratto è:
annullabile
valido, ma necessita di essere convertito nella forma prescritta per produrre effetti tra le parti
valido e perfettamente in grado di produrre effetti tra le parti
nullo