Secondo quanto disposto dall'articolo 1751-bis del Codice Civile, il patto di non concorrenza tra preponente e agente NON può eccedere:
i cinque anni successivi all'estinzione del contratto
i tre anni successivi all'estinzione del contratto
i due anni successivi all'estinzione del contratto
i dieci anni successivi all'estinzione del contratto