Secondo quanto disposto dall'articolo 2794 del Codice Civile, colui che ha costituito il pegno può esigere la restituzione del bene dato in pegno:
se sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno, anche se non sono stati pagati gli interessi
se è stato pagato almeno metà del capitale
se sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi
se sono stati pagati almeno metà degli interessi