Secondo quanto stabilito dall'articolo 68 del d.P.R. 1124/1965, l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, fino al 90˚ giorno, è pari al:
50% della retribuzione giornaliera
70% della retribuzione giornaliera
60% della retribuzione giornaliera
30% della retribuzione giornaliera