1.461 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, si riuniscono in consulta provinciale:
| un rappresentante degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore | |
| due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore | |
| quattro rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore | |
| tre rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore |