3.311 Ai sensi dell'art. 29, c.3 del D.Lgs. n. 81/2008, in occasione di modifiche, del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, il Documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato
| nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali | |
| nel termine di novanta giorni dalle rispettive causali | |
| nel termine di sessanta giorni dalle rispettive causali | |
| nel termine di quindici giorni dalle rispettive causali |