5.142 La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare
salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini del recupero della retribuzione corrisposta tramite trattenuta sul trattamento di fine rapporto
salvo che per l'infrazione commessa sia stata disposta la sospensione dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici anche in ordine ai diritti quesiti
salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro
in ogni caso