5.348 Ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. c), d. lgs. n. 66/2003, è lavoro straordinario
quello prestato oltre il normale orario di lavoro, cioè quello prestato oltre la trentaseiesima ora ovvero oltre la minore durata stabilita dai contratti collettivi
quello prestato oltre il normale orario di lavoro, cioè quello prestato oltre la quarantesima ora ovvero oltre la minore durata stabilita dai contratti collettivi
quello prestato oltre il normale orario di lavoro, comunque prestato non oltre la quarantottesima ora ovvero entro la minore durata stabilita dai contratti collettivi
quello prestato oltre il normale orario di lavoro, cioè quello prestato oltre la quarantottesima ora ovvero oltre la minore durata stabilita dai contratti collettivi