5.403 Ai sensi dell'art. 22 , d. lgs. n. 165/2001, il parere del Comitato dei garanti sui provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 21, c. 1 e i bis, d. lgs. n. 165/2001 viene reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine parere si considera favorevole
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere
trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si considera favorevole
trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere