5.484 'Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.' Così dispone il primo comma dell'art. 2013 cc, così come modificato da ultimo dal
d. lgs. n. 165/2001
d. lgs. n. 81/2015
d. lgs. n. 150/2009
d. lgs. n. 297/1994