7.17 In base all'art. 1220 del codice civile, il debitore che tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta
è considerato in mora, se l'offerta è stata compiuta senza il rispetto delle forme stabilite per la costituzione in mora del creditore
non può essere considerato in mora, anche ove il creditore abbia rifiutato la prestazione per un motivo legittimo
non può essere considerato in mora, se il debito deriva da fatto illecito
non può essere considerato in mora, salvo che il creditore abbia rifiutato la prestazione per un motivo legittimo