7.19 In base all'art. 1228 del codice civile, il debitore che si avvale dell'opera di terzi nell'adempimento dell'obbligazione
risponde dei fatti colposi di costoro, ma non dei fatti dolosi
non risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro, salvo che il creditore lo abbia costituito in mora
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva diversa volontà delle parti
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato fra il debitore e i terzi