7.62 Il diritto al risarcimento del danno in ipotesi di responsabilità contabile si prescrive in
cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
dieci anni, se c'è dolo
cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sentenza
cinque anni, decorrenti dalla data della denuncia, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta