7.64 Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, nel giudizio di responsabilità contabile deve tenersi conto
solo del danno cagionato
dei vantaggi comunque conseguiti, ma solo da amministrazioni diverse da quella di appartenenza
del danno cagionato dal responsabile e dai suoi eredi
dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità