7.167 Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto
a risarcire il danno
a corrispondere l'equivalente di quanto ricevuto, oltre agli interessi e alle spese
nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
nei limiti del risarcimento del danno, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale