7.397 In base al codice civile, si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta
e la rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersene
ma la rinuncia può valere solo per le prescrizioni presuntive
ma la rinuncia non può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersene
e la rinuncia deve risultare da atto scritto se concerne i diritti indisponibili