Dopo la costituzione di un usufrutto, l'interessato decide di rinunziarvi. Secondo quanto disposto dall'art. 1350 del Codice Civile, tale atto di rinunzia deve avere forma scritta?
No, mai
Sì, ma solo se si tratta di un diritto di usufrutto su un bene mobile
No, salvo richiesta del rinunciante
Sì, sempre