Secondo gli artt. 1418 e 1346 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
il consenso è estorto mediante violenza morale
si è stipulato il contratto per errore di diritto, che è stato l'unica o principale ragione della stipulazione
una delle parti era legalmente incapace di contrarre
l'oggetto del contratto è impossibile