Ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, l'assicurazione sulla vita può essere stipulata:
sulla vita del contraente o su quella di un terzo, ma in questo caso il consenso del terzo deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata a pena di nullità dell'intero contratto di assicurazione
sulla vita del contraente o su quella di un terzo
sulla vita del contraente o su quella di un terzo, purché affine entro il quarto grado
esclusivamente sulla vita del contraente