Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta:
| non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto | |
| ha effetto quando l'annullamento del contratto viene chiesto solo per errore di calcolo (rettificabile) | |
| ha effetto quando viene invocata almeno un anno dopo la conclusione del contratto | |
| ha effetto allorquando il contratto ha un valore superiore a 1.000 € |