Secondo la disciplina di cui all'art. 150 del R.D. 827/1924, è possibile modificare il rendiconto generale una volta che sia stato chiuso e approvato per legge?
No, non può essere modificato in nessuna delle sue parti
Sì, ma la legge che approva il rendiconto modificato non si configurerà come una legge di abrogazione della legge di approvazione del precedente rendiconto generale, bensì come una deroga
Sì, purché sul merito della questione oggetto di modifica si sia espressa la Corte dei conti in modo favorevole alla modifica
Sì, ma solamente se la richiesta di modifica da parte dell'Amministrazione responsabile perviene alla Corte dei conti entro il termine di tre mesi dall'approvazione per legge del rendiconto generale