Ai sensi della legge 196/2009, in merito ai principi contabili generali descritti dall'allegato 1, il principio che rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate, attraverso movimenti finanziari è detto:
di neutralità
della competenza economica
della competenza finanziaria
di trasparenza