Qualora si verifichino i presupposti di mancata deliberazione del Consiglio di istituto sul conto consuntivo, ipotizzati dall'articolo 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, provvede a tale adempimento:
un commissario ad acta, nominato dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla nomina
un'apposita commissione interna composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da un referente dei revisori dei conti
il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai revisori dei conti
un commissario ad acta, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale, entro quindici giorni dalla nomina