Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato:
a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
a istituti bancari presso cui è stata disposta, dall'Amministrazione di appartenenza, un'apertura di credito
ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza
attraverso un fatto dannoso commesso al di fuori delle proprie mansioni