A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, se, in caso di mutamento delle mansioni del prestatore di lavoro, non viene assolto l'obbligo formativo necessario:
l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è nullo solo se le nuove mansioni sono superiori a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto
l'atto di assegnazione delle nuove mansioni non è nullo
l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è nullo
l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è nullo solo se le nuove mansioni sono inferiori a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto