L'articolo 21 della legge 59/1997 ha previsto:
l'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche
l'acquisto della personalità giuridica da parte degli istituti tecnici statali
l'acquisto della personalità giuridica da parte dei convitti
l'acquisto della personalità giuridica da parte degli educandati