Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche:
individuano le discipline che possono essere soppresse nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado
regolano lo svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni
definiscono annualmente il numero minimo di giorni di lezione da effettuare ai fini della validità dell'anno scolastico
individuano la quota oraria da destinare settimanalmente all'insegnamento di religione cattolica