Ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 107/2015, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, il Dirigente Scolastico può:
avvalersi di docenti di ruolo già in dotazione all'organico dell'istituto, incrementandone l'orario di servizio settimanale purché in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire
utilizzare docenti abilitati nelle classi di concorso richieste, anche se non in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire
richiedere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un'ulteriore integrazione dell'organico dell'autonomia per il numero minino di posti sufficienti a garantire la copertura delle classi e delle sezioni
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire