A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, sono ammessi duplicati informatici di documenti informatici?
| Sì, in qualunque modo realizzati | |
| Sì, ma sono dotati solo di un valore presuntivo sul contenuto del documento da cui sono tratti, anche se quest'ultimo è sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale | |
| Sì, hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida | |
| No, il documento informatico può essere trasmesso per conoscenza, ma non può essere duplicato |