Se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé una somma di denaro:
non commette alcun reato, in quanto l'errore altrui giustifica la condotta
commette il reato di concussione
non risponde del reato di peculato, essendosi semplicemente giovato dell'errore altrui
commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui