1.148 Secondo l'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. n. 98 dell'11 febbraio 2014, gli Uffici scolastici regionali sono uffici di livello dirigenziale:
non generale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale
generale o, in relazione alle istituzioni scolastiche autonome della relativa Regione, di livello non generale
generale o, in relazione alle risorse umane e finanziarie, di livello non generale