1.22 Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'autonomia delle istituzioni scolastiche si realizza:
| soltanto nelle misure per l'attuazione dell'obbligo scolastico e formativo | |
| in via esclusiva negli istituti tecnici e professionali e negli istituti d'arte | |
| nel trasferimento di tutte le funzioni dell'amministrazione centrale in materia di istruzione | |
| fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio |