1.315 Ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60, art. 14, comma 3, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica, i licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono:
stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive | |
introdurre nuove tecnologie didattiche multimediali ampliando l'offerta formativa | |
ridurre il monte orario complessivo eliminando gli insegnamenti opzionali | |
adottare specifiche misure finanziarie per il potenziamento della divulgazione delle opere artistiche realizzate dalle studentesse e dagli studenti |