1.315 Ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60, art. 14, comma 3, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica, i licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono:
stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive
introdurre nuove tecnologie didattiche multimediali ampliando l'offerta formativa
ridurre il monte orario complessivo eliminando gli insegnamenti opzionali
adottare specifiche misure finanziarie per il potenziamento della divulgazione delle opere artistiche realizzate dalle studentesse e dagli studenti