1.83 Ai sensi dell'art. 1, comma 70, della L. n. 662/1996, possono essere costituiti, ove necessario, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado:
soltanto nelle zone montane
soltanto nelle piccole isole
su tutto il territorio nazionale
solo nelle zone suburbane delle grandi cittÃ