7.167 Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto
nei limiti del risarcimento del danno, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
a risarcire il danno
nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
a corrispondere l'equivalente di quanto ricevuto, oltre agli interessi e alle spese