7.19 In base all'art. 1228 del codice civile, il debitore che si avvale dell'opera di terzi nell'adempimento dell'obbligazione
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva diversa volontà delle parti | |
risponde dei fatti colposi di costoro, ma non dei fatti dolosi | |
non risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro, salvo che il creditore lo abbia costituito in mora | |
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato fra il debitore e i terzi |