7.19 In base all'art. 1228 del codice civile, il debitore che si avvale dell'opera di terzi nell'adempimento dell'obbligazione
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva diversa volontà delle parti
risponde dei fatti colposi di costoro, ma non dei fatti dolosi
non risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro, salvo che il creditore lo abbia costituito in mora
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato fra il debitore e i terzi