7.219 A norma dell'art. 2050 c.c., chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento
solo se il danneggiato dimostri che l'autore del danno ha agito con colpa | |
in ogni caso, senza possibilità di offrire una prova liberatoria | |
solo se il danneggiato dimostri che l'autore del danno ha agito con dolo | |
salva la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno |