7.219 A norma dell'art. 2050 c.c., chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento
solo se il danneggiato dimostri che l'autore del danno ha agito con colpa
in ogni caso, senza possibilità di offrire una prova liberatoria
solo se il danneggiato dimostri che l'autore del danno ha agito con dolo
salva la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno