7.23 In base all'art. 1225 c.c. il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione
se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare
se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore
se il debitore è fallito
se il debitore si avvale dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione