7.230 A norma dell'art. 1472 c.c. nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, escluso il caso della vendita di alberi o frutti di un fondo, la proprietà si acquista
all'atto della conclusione del contratto, ma solo per i beni immobili
all'atto della conclusione del contratto, ma solo per i beni mobili
all'atto della conclusione del contratto
non appena la cosa viene a esistenza