7.230 A norma dell'art. 1472 c.c. nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, escluso il caso della vendita di alberi o frutti di un fondo, la proprietà si acquista
| all'atto della conclusione del contratto, ma solo per i beni immobili | |
| all'atto della conclusione del contratto, ma solo per i beni mobili | |
| all'atto della conclusione del contratto | |
| non appena la cosa viene a esistenza |