7.240 In base all'art. 1478 del codice civile, se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore
questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore
il compratore acquista sempre automaticamente la proprietà della cosa, fin dalla conclusione del contratto con il venditore
è sul terzo che incombe sempre l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore
questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, salvo che si tratti di beni mobili ove l'acquisto è automatico