7.64 Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, nel giudizio di responsabilità contabile deve tenersi conto
del danno cagionato dal responsabile e dai suoi eredi
solo del danno cagionato
dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità
dei vantaggi comunque conseguiti, ma solo da amministrazioni diverse da quella di appartenenza