7.66 Ai sensi dell'art. 1191 del codice civile, il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta
non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità
può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità solo se c'è dolo del creditore
può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità
può ripetere il pagamento, se viene prestata idonea garanzia