Ai sensi dell'art. 1 comma 66 della legge 107/2015, gli Uffici Scolastici Regionali definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, per l'articolazione del personale docente, considerando:
la popolazione scolastica; la prossimità delle istituzioni scolastiche; le caratteristiche del territorio
la presenza di aree interne, montane e di piccole isole; la presenza di scuole nelle carceri; ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto
la popolazione scolastica; le richieste effettuate dai singoli DSGA; le caratteristiche del territorio
soltanto la popolazione scolastica