Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi:
con il solo dolo, ferma restando la sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
con il solo dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
con colpa anche lieve
con dolo o con colpa grave