Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, la liquidazione di una spesa:
non compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa per evitare conflitto di interesse
compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del debitore
compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore
non compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di incasso, onde evitare conflitto di interesse