Ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i Comuni possono rilasciare:
a mezzo di determinazione dell'organo esecutivo, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati a investimenti
a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati a spese correnti per l'erogazione dei servizi pubblici
a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati a investimenti
a mezzo di deliberazione dell'organo esecutivo, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati a investimenti