Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano:
di natura ordinaria o straordinaria
di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti
specifiche o generali, centrali o locali
ricorrenti e non ricorrenti, ovvero che si riferiscano a spese il cui sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato a uno o più esercizi