Ai sensi dell'art. 2879 del Codice Civile, la rinunzia del creditore all'ipoteca:
ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquisito il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione
deve essere espressa, senza necessità di una forma particolare
deve avvenire mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata da pubblico ufficiale
deve essere espressa e risultare da atto scritto, sotto pena di nullità