Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 20/1994, le sezioni riunite della Corte dei conti:
| possono stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie e Amministrazioni regionali, siano sottoposti all'esame del Parlamento | |
| possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie e amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato | |
| possono, senza necessità di esplicitarne la motivazione, stabilire che singoli atti di notevole rilievo sociale, individuati per categorie e amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo indeterminato | |
| non possono sottoporre a esame atti diversi da quelli elencati dalla legge |